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Il tuo stipendio lordo annuale

Giorni lavorativi di ferie residue

h

Ore di ROL/ex festivita' residue

Default: 40 ore (full-time)

Mensilita

Importo lordo totale

1065,20 €

Ferie: 887,60 € + Permessi: 177,60 €

Netto stimato in busta

744,83 €

Al netto di INPS e IRPEF (stima)

Retribuzione giornaliera

88,76 €

RAL / 13 / 26

Retribuzione oraria

11,10 €

Giornaliera / 8 ore

Lordo ferie

887,60 €

10 giorni

Lordo permessi

177,60 €

16 ore

Composizione dell'importo lordo

69.9%
9.2%
20.9%
Netto stimato744,83 €
INPS (9,19%)97,89 €
IRPEF stimata222,48 €

Calcolo dettagliato

Indennita' ferie non godute

88,76 € x 10 giorni

887,60 €
Indennita' permessi non goduti

11,10 € x 16 ore

177,60 €
Totale lordo1065,20 €
Contributi INPS dipendente (9,19%)

1065,20 € x 9,19%

- 97,89 €
IRPEF stimata (aliquota marginale)

Tassazione ordinaria sull'imponibile

- 222,48 €
Netto stimato in busta744,83 €

Nota importante sulla tassazione

L'indennita' per ferie e permessi non goduti e' soggetta a tassazione ordinaria (non separata), come stabilito dall'art. 51 del TUIR. Viene quindi cumulata con il reddito del mese in cui viene erogata, e l'IRPEF viene calcolata sulla base dell'aliquota marginale del lavoratore. L'importo netto effettivo puo' variare in base al conguaglio fiscale di fine anno.

Ferie e permessi non goduti: cosa sono e come si calcolano

Le ferie non godute e i permessi non goduti (ROL - Riduzione Orario di Lavoro ed ex festivita') rappresentano giorni e ore di assenza retribuita a cui il lavoratore ha diritto ma che non ha ancora usufruito. Quando questi diritti non vengono eserciti entro i termini previsti dalla legge o dal CCNL, oppure quando il rapporto di lavoro si conclude, il lavoratore ha diritto a un'indennita' sostitutiva in denaro che viene erogata in busta paga con le normali trattenute fiscali e contributive.

E' importante comprendere che il diritto alle ferie e' costituzionalmente garantito dall'articolo 36 della Costituzione italiana, che prevede che il lavoratore ha diritto a "ferie annuali retribuite" e "non puo' rinunziarvi". Questo principio e' stato ulteriormente dettagliato dal D.Lgs. 66/2003, che all'articolo 10 stabilisce il periodo minimo di ferie annuali in quattro settimane, di cui almeno due consecutive da fruire nell'anno di maturazione e le restanti due entro i 18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione.

La base giuridica: D.Lgs. 66/2003, art. 10

Il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, che recepisce le Direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro, disciplina in modo organico il diritto alle ferie. L'articolo 10 prevede che:

  • Il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane (equivalenti a 26 giorni lavorativi per chi lavora 6 giorni a settimana, o circa 20 giorni per chi lavora 5 giorni).
  • La contrattazione collettiva puo' prevedere periodi superiori al minimo legale. Molti CCNL prevedono infatti da 20 a 32 giorni di ferie, in base all'anzianita' di servizio.
  • Le ferie non possono essere sostituite dalla relativa indennita' per le prime quattro settimane, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro. Questo significa che il datore di lavoro non puo' "monetizzare" le ferie minime legali in costanza di rapporto: il lavoratore deve effettivamente goderle.
  • Le ferie eccedenti le quattro settimane (ad esempio, la quinta settimana prevista da molti CCNL) possono invece essere monetizzate anche durante il rapporto di lavoro, se previsto dal CCNL o da accordi individuali.

La differenza tra ferie e permessi (ROL)

Le ferie sono giorni interi di assenza retribuita e il loro minimo e' stabilito per legge (4 settimane). I permessi retribuiti (comunemente chiamati ROL - Riduzione Orario di Lavoro) e le ex festivita' sono invece ore di permesso aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva. Il numero di ore di ROL varia in base al CCNL applicato:

  • CCNL Commercio: 56 ore di permessi (ROL) + 32 ore di ex festivita' = 88 ore totali per i lavoratori con oltre 2 anni di anzianita'.
  • CCNL Metalmeccanico: 72 ore di PAR (Permessi Annui Retribuiti) + 8 ore di ex festivita' = 80 ore totali.
  • CCNL Chimico: 72 ore di riduzione orario + 32 ore di ex festivita' = 104 ore totali.
  • CCNL Edilizia: generalmente non prevede ROL aggiuntivi alle ferie.
  • CCNL Turismo: 32-104 ore a seconda dell'inquadramento e dell'anzianita'.

Come si calcola l'indennita' sostitutiva

L'indennita' sostitutiva per ferie e permessi non goduti viene calcolata partendo dalla retribuzione giornaliera o oraria del lavoratore. La formula utilizzata nella prassi e' la seguente:

Retribuzione giornaliera = RAL / mensilita' / 26 giorni lavorativi

Retribuzione oraria = Retribuzione giornaliera / ore giornaliere (es. 8 ore per full-time 40h)

Il divisore 26 corrisponde al numero convenzionale di giorni lavorativi in un mese (sei giorni per settimana per circa 4,33 settimane). Anche per i lavoratori con orario su 5 giorni, la retribuzione giornaliera viene spesso calcolata con il divisore 26, secondo la prassi consolidata nel diritto del lavoro italiano. Tuttavia, alcuni CCNL prevedono divisori diversi (es. 22 o 25): in tal caso, la retribuzione giornaliera sara' leggermente superiore.

La tassazione: ordinaria, non separata

Un aspetto fondamentale da comprendere e' che l'indennita' sostitutiva per ferie e permessi non goduti e' soggetta a tassazione ordinaria, non a tassazione separata. Questo significa che l'importo viene sommato al reddito del mese in cui viene erogato (tipicamente l'ultimo mese di lavoro o il mese successivo alla cessazione) e tassato secondo le normali aliquote IRPEF progressive, in base all'aliquota marginale del lavoratore.

Le trattenute applicate sono:

  • Contributi INPS dipendente: 9,19% dell'importo lordo (aliquota IVS standard per dipendenti del settore privato).
  • IRPEF: calcolata con le aliquote progressive ordinarie. Poiche' l'indennita' si aggiunge al reddito mensile, viene tipicamente tassata all'aliquota marginale del lavoratore (23%, 35% o 43% a seconda dello scaglione).
  • Addizionali regionali e comunali: si applicano in sede di conguaglio di fine anno.

A differenza del TFR (che gode della tassazione separata con aliquota media) e delle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo, le ferie e i permessi non goduti sono considerati reddito di lavoro dipendente ordinario ai sensi dell'art. 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). La Corte di Cassazione ha confermato piu' volte questo orientamento, stabilendo che l'indennita' sostitutiva delle ferie ha natura retributiva e non risarcitoria.

Esempio pratico: RAL 30.000 euro, 8 giorni ferie + 16 ore permessi

Consideriamo un lavoratore con RAL di 30.000 euro, 13 mensilita', orario full-time di 40 ore settimanali, a cui restano 8 giorni di ferie non godute e 16 ore di permessi ROL.

  • Retribuzione mensile: 30.000 / 13 = 2.307,69 €
  • Retribuzione giornaliera: 2.307,69 / 26 = 88,76 €
  • Retribuzione oraria: 88,76 / 8 = 11,10 €
  • Lordo ferie: 88,76 x 8 giorni = 710,08 €
  • Lordo permessi: 11,10 x 16 ore = 177,60 €
  • Totale lordo: 710,08 + 177,60 = 887,68 €
  • INPS dipendente (9,19%): 887,68 x 9,19% = 81,58 €
  • Imponibile IRPEF: 887,68 - 81,58 = 806,10 €
  • IRPEF stimata (aliquota marginale 35%): 806,10 x 35% = 282,14 €
  • Netto stimato: 887,68 - 81,58 - 282,14 = 523,96 €

Il lavoratore riceverebbe quindi circa 524 euro netti per i suoi 8 giorni di ferie e 16 ore di permessi non goduti. L'importo netto effettivo puo' variare leggermente in base al conguaglio fiscale di fine anno, alle detrazioni spettanti e alla regione di residenza (per le addizionali).

Quando vengono pagate le ferie non godute

Le ferie e i permessi non goduti vengono liquidati in diverse circostanze:

  • Cessazione del rapporto di lavoro: in caso di dimissioni, licenziamento o scadenza del contratto a termine, il datore di lavoro e' obbligato a liquidare tutte le ferie e i permessi maturati e non goduti nell'ultima busta paga.
  • Scadenza dei termini di fruizione: i permessi ROL ed ex festivita' che non vengono usufruiti entro il termine stabilito dal CCNL vengono generalmente monetizzati. Per le ferie legali (4 settimane), la monetizzazione in costanza di rapporto non e' consentita.
  • Contributi INPS sulle ferie non godute: dal 2007, l'INPS ha stabilito (circolare n. 136/2007) che i contributi previdenziali sulle ferie non godute devono essere versati entro il 18mo mese successivo al termine dell'anno di maturazione, anche se le ferie non sono state ancora monetizzate. Questo rappresenta un costo anticipato per il datore di lavoro.

Tabella di riferimento: valore giornaliero e orario per livello di RAL

La tabella seguente mostra la retribuzione giornaliera e oraria per diversi livelli di RAL, utile per stimare rapidamente il valore delle ferie e dei permessi non goduti. I valori sono calcolati con 13 mensilita' e orario full-time di 40 ore settimanali, utilizzando il divisore convenzionale di 26 giorni lavorativi mensili.

RAL Giornaliera lorda Oraria lorda 10 gg ferie (lordo) 16h permessi (lordo)
20.000 € 59,17 € 7,40 € 591,72 € 118,34 €
25.000 € 73,96 € 9,25 € 739,64 € 147,93 €
30.000 € 88,76 € 11,09 € 887,57 € 177,51 €
35.000 € 103,55 € 12,94 € 1.035,50 € 207,10 €
40.000 € 118,34 € 14,79 € 1.183,43 € 236,69 €
50.000 € 147,93 € 18,49 € 1.479,29 € 295,86 €

Nota: i valori in tabella sono lordi. Per ottenere il netto, occorre sottrarre i contributi INPS (9,19%) e l'IRPEF calcolata all'aliquota marginale. Per un lavoratore con RAL di 30.000 euro nello scaglione al 35%, il netto e' circa il 59% del lordo. Utilizza il calcolatore sopra per una stima precisa del netto.

CCNL a confronto: quante ferie e permessi spettano

Il numero di giorni di ferie e ore di permesso varia significativamente da un CCNL all'altro. Ecco un confronto tra i principali contratti collettivi nazionali:

CCNL Ferie (giorni) ROL (ore) Ex festivita' (ore) Totale permessi (ore)
Commercio 26 56 32 88
Metalmeccanico 20-28 72 8 80
Chimico 22-28 72 32 104
Alimentare 22-28 56-72 32 88-104
Turismo 26 32-104 32 64-136
Trasporti e Logistica 22-28 32-72 32 64-104

Nota: il numero di giorni di ferie indicato include il minimo legale (4 settimane). L'aumento in base all'anzianita' di servizio e' previsto dalla maggior parte dei CCNL (tipicamente dopo 5, 10 e 15 anni di servizio). I ROL per il CCNL Commercio maturano progressivamente: 32 ore nel primo anno, 56 ore dal secondo anno in poi. E' sempre opportuno consultare il proprio CCNL specifico per verificare i valori esatti applicabili.

Domande frequenti su ferie e permessi non goduti

Le ferie non godute vengono pagate alla cessazione del rapporto?
Si', assolutamente. In caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto a termine, pensionamento), il datore di lavoro e' obbligato a liquidare nell'ultima busta paga tutte le ferie e i permessi maturati e non goduti, senza alcuna eccezione. Questo vale sia per le ferie minime legali (4 settimane) sia per quelle aggiuntive previste dal CCNL, nonche' per tutti i ROL e le ex festivita' residue. L'indennita' sostitutiva e' un diritto irrinunciabile del lavoratore.
Le ferie non godute hanno tassazione separata o ordinaria?
L'indennita' sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e' soggetta a tassazione ordinaria, non a tassazione separata. Questo e' stato confermato dalla Corte di Cassazione e dall'Agenzia delle Entrate: l'indennita' ha natura retributiva (non risarcitoria) e rientra tra i redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 del TUIR. Viene quindi tassata con le normali aliquote IRPEF progressive e soggetta ai contributi INPS. Attenzione a non confonderla con il TFR, che invece gode della tassazione separata piu' favorevole.
Posso farmi pagare le ferie senza dare le dimissioni?
Dipende. Per le ferie minime legali (4 settimane annue), il D.Lgs. 66/2003 vieta espressamente la monetizzazione durante il rapporto di lavoro: il lavoratore deve effettivamente goderne. Tuttavia, le ferie eccedenti il minimo legale (ad esempio, la quinta settimana prevista da molti CCNL) e i permessi ROL/ex festivita' possono essere monetizzati anche in costanza di rapporto, se il CCNL lo prevede o se scadono i termini per la loro fruizione. La prassi piu' comune e' che i ROL non goduti entro il 30 giugno dell'anno successivo vengano automaticamente pagati in busta paga.
Come si calcolano le ferie per un part-time?
Per il part-time orizzontale (stesse giornate del full-time ma con orario ridotto), i giorni di ferie sono gli stessi del full-time ma la retribuzione giornaliera e' proporzionata all'orario ridotto. Per il part-time verticale (solo alcune giornate nella settimana), i giorni di ferie vengono riproporzionati in base ai giorni effettivamente lavorati. Ad esempio, un part-time a 3 giorni su 5 avra' ferie = 26 x 3/5 = circa 16 giorni. Per il calcolo con il nostro strumento, inserisci la tua RAL effettiva da part-time e le ore settimanali corrispondenti.
Le ferie scadono? Dopo quanto tempo si perdono?
Le ferie non "scadono" nel senso che si perdono completamente. La legge prevede che due settimane debbano essere godute nell'anno di maturazione e le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi. Se il datore di lavoro non le fa fruire entro questi termini, e' passibile di sanzione amministrativa (da 120 a 720 euro per lavoratore), ma il diritto del lavoratore non si estingue automaticamente. Tuttavia, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il datore deve dimostrare di aver messo il lavoratore in condizione di fruire delle ferie. I permessi ROL hanno generalmente scadenze piu' brevi (tipicamente entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo il CCNL) e vengono monetizzati alla scadenza.
Le ferie non godute maturano anche durante malattia o maternita'?
Si', le ferie continuano a maturare durante i periodi di malattia, infortunio, maternita' obbligatoria e cassa integrazione ordinaria, poiche' il rapporto di lavoro resta in essere a tutti gli effetti. Durante il congedo parentale facoltativo, invece, le ferie non maturano per i periodi non lavorati. Per quanto riguarda i ROL, la maturazione durante le assenze dipende dalle specifiche previsioni del CCNL applicato, che puo' prevedere la sospensione della maturazione in determinati casi.
Il datore puo' obbligarmi a consumare le ferie durante il preavviso?
La giurisprudenza prevalente ritiene che il datore di lavoro non possa imporre unilateralmente il godimento delle ferie durante il periodo di preavviso, perche' preavviso e ferie hanno finalita' diverse: il preavviso serve a garantire al lavoratore la continuita' retributiva durante la ricerca di un nuovo impiego, mentre le ferie servono al recupero delle energie psico-fisiche. Tuttavia, se c'e' un accordo tra le parti, le ferie possono essere fruite durante il preavviso. In assenza di accordo, le ferie residue vengono monetizzate nell'ultima busta paga. E' importante notare che, durante le ferie, il preavviso resta sospeso.
Dove trovo le ferie e i permessi residui nella busta paga?
Nella parte inferiore della busta paga trovi generalmente una sezione dedicata a ferie e permessi, con le colonne "Maturato", "Goduto" e "Residuo" (o "Saldo"). Le ferie sono espresse in giorni, mentre i ROL e le ex festivita' sono espressi in ore. Il contatore "Residuo" mostra esattamente quanti giorni di ferie e ore di permessi hai a disposizione. Se hai dubbi sulla lettura della busta paga, il nostro calcolatore busta paga ti aiuta a interpretare ogni voce del cedolino. Alcuni software paghe mostrano anche il valore economico delle ferie residue, utile per confrontarlo con il calcolo del nostro strumento.

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