Di Mottalib Radif · MBA INSEAD, Appassionato di finanza personale e fiscalità · Verificato per il 2026
Calcolatore Ferie e Permessi Non Goduti
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Ore di ROL/ex festività residue
Default: 40 ore (full-time)
Importo lordo totale
1065,20 €
Ferie: 887,60 € + Permessi: 177,60 €
Netto stimato in busta
744,83 €
Al netto di INPS e IRPEF (stima)
Retribuzione giornaliera
88,76 €
RAL / 13 / 26
Retribuzione oraria
11,10 €
Giornaliera / 8 ore
Lordo ferie
887,60 €
10 giorni
Lordo permessi
177,60 €
16 ore
Composizione dell'importo lordo
Calcolo dettagliato
88,76 € x 10 giorni
11,10 € x 16 ore
1065,20 € x 9,19%
Tassazione ordinaria sull'imponibile
Nota importante sulla tassazione
L'indennità per ferie e permessi non goduti è soggetta a tassazione ordinaria (non separata), come stabilito dall'art. 51 del TUIR. Viene quindi cumulata con il reddito del mese in cui viene erogata, e l'IRPEF viene calcolata sulla base dell'aliquota marginale del lavoratore. L'importo netto effettivo può variare in base al conguaglio fiscale di fine anno.
Ferie e permessi non goduti: cosa sono e come si calcolano
Le ferie non godute e i permessi non goduti (ROL - Riduzione Orario di Lavoro ed ex festività) rappresentano giorni e ore di assenza retribuita a cui il lavoratore ha diritto ma che non ha ancora usufruito. Quando questi diritti non vengono eserciti entro i termini previsti dalla legge o dal CCNL, oppure quando il rapporto di lavoro si conclude, il lavoratore ha diritto a un'indennità sostitutiva in denaro che viene erogata in busta paga con le normali trattenute fiscali e contributive.
È importante comprendere che il diritto alle ferie è costituzionalmente garantito dall'articolo 36 della Costituzione italiana, che prevede che il lavoratore ha diritto a "ferie annuali retribuite" e "non può rinunziarvi". Questo principio è stato ulteriormente dettagliato dal D.Lgs. 66/2003, che all'articolo 10 stabilisce il periodo minimo di ferie annuali in quattro settimane, di cui almeno due consecutive da fruire nell'anno di maturazione e le restanti due entro i 18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione.
La base giuridica: D.Lgs. 66/2003, art. 10
Il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, che recepisce le Direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro, disciplina in modo organico il diritto alle ferie. L'articolo 10 prevede che:
- Il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane (equivalenti a 26 giorni lavorativi per chi lavora 6 giorni a settimana, o circa 20 giorni per chi lavora 5 giorni).
- La contrattazione collettiva può prevedere periodi superiori al minimo legale. Molti CCNL prevedono infatti da 20 a 32 giorni di ferie, in base all'anzianità di servizio.
- Le ferie non possono essere sostituite dalla relativa indennità per le prime quattro settimane, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro. Questo significa che il datore di lavoro non può "monetizzare" le ferie minime legali in costanza di rapporto: il lavoratore deve effettivamente goderle.
- Le ferie eccedenti le quattro settimane (ad esempio, la quinta settimana prevista da molti CCNL) possono invece essere monetizzate anche durante il rapporto di lavoro, se previsto dal CCNL o da accordi individuali.
La differenza tra ferie e permessi (ROL)
Le ferie sono giorni interi di assenza retribuita e il loro minimo è stabilito per legge (4 settimane). I permessi retribuiti (comunemente chiamati ROL - Riduzione Orario di Lavoro) e le ex festività sono invece ore di permesso aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva. Il numero di ore di ROL varia in base al CCNL applicato:
- CCNL Commercio: 56 ore di permessi (ROL) + 32 ore di ex festività = 88 ore totali per i lavoratori con oltre 2 anni di anzianità.
- CCNL Metalmeccanico: 72 ore di PAR (Permessi Annui Retribuiti) + 8 ore di ex festività = 80 ore totali.
- CCNL Chimico: 72 ore di riduzione orario + 32 ore di ex festività = 104 ore totali.
- CCNL Edilizia: generalmente non prevede ROL aggiuntivi alle ferie.
- CCNL Turismo: 32-104 ore a seconda dell'inquadramento e dell'anzianità.
Come si calcola l'indennità sostitutiva
L'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti viene calcolata partendo dalla retribuzione giornaliera o oraria del lavoratore. La formula utilizzata nella prassi è la seguente:
Retribuzione giornaliera = RAL / mensilità / 26 giorni lavorativi
Retribuzione oraria = Retribuzione giornaliera / ore giornaliere (es. 8 ore per full-time 40h)
Il divisore 26 corrisponde al numero convenzionale di giorni lavorativi in un mese (sei giorni per settimana per circa 4,33 settimane). Anche per i lavoratori con orario su 5 giorni, la retribuzione giornaliera viene spesso calcolata con il divisore 26, secondo la prassi consolidata nel diritto del lavoro italiano. Tuttavia, alcuni CCNL prevedono divisori diversi (es. 22 o 25): in tal caso, la retribuzione giornaliera sarà leggermente superiore.
La tassazione: ordinaria, non separata
Un aspetto fondamentale da comprendere è che l'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti è soggetta a tassazione ordinaria, non a tassazione separata. Questo significa che l'importo viene sommato al reddito del mese in cui viene erogato (tipicamente l'ultimo mese di lavoro o il mese successivo alla cessazione) e tassato secondo le normali aliquote IRPEF progressive, in base all'aliquota marginale del lavoratore.
Le trattenute applicate sono:
- Contributi INPS dipendente: 9,19% dell'importo lordo (aliquota IVS standard per dipendenti del settore privato).
- IRPEF: calcolata con le aliquote progressive ordinarie. poiché l'indennità si aggiunge al reddito mensile, viene tipicamente tassata all'aliquota marginale del lavoratore (23%, 35% o 43% a seconda dello scaglione).
- Addizionali regionali e comunali: si applicano in sede di conguaglio di fine anno.
A differenza del TFR (che gode della tassazione separata con aliquota media) e delle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo, le ferie e i permessi non goduti sono considerati reddito di lavoro dipendente ordinario ai sensi dell'art. 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). La Corte di Cassazione ha confermato più volte questo orientamento, stabilendo che l'indennità sostitutiva delle ferie ha natura retributiva e non risarcitoria.
Esempio pratico: RAL 30.000 euro, 8 giorni ferie + 16 ore permessi
Consideriamo un lavoratore con RAL di 30.000 euro, 13 mensilità, orario full-time di 40 ore settimanali, a cui restano 8 giorni di ferie non godute e 16 ore di permessi ROL.
- Retribuzione mensile: 30.000 / 13 = 2.307,69 €
- Retribuzione giornaliera: 2.307,69 / 26 = 88,76 €
- Retribuzione oraria: 88,76 / 8 = 11,10 €
- Lordo ferie: 88,76 x 8 giorni = 710,08 €
- Lordo permessi: 11,10 x 16 ore = 177,60 €
- Totale lordo: 710,08 + 177,60 = 887,68 €
- INPS dipendente (9,19%): 887,68 x 9,19% = 81,58 €
- Imponibile IRPEF: 887,68 - 81,58 = 806,10 €
- IRPEF stimata (aliquota marginale 35%): 806,10 x 35% = 282,14 €
- Netto stimato: 887,68 - 81,58 - 282,14 = 523,96 €
Il lavoratore riceverebbe quindi circa 524 euro netti per i suoi 8 giorni di ferie e 16 ore di permessi non goduti. L'importo netto effettivo può variare leggermente in base al conguaglio fiscale di fine anno, alle detrazioni spettanti e alla regione di residenza (per le addizionali).
Quando vengono pagate le ferie non godute
Le ferie e i permessi non goduti vengono liquidati in diverse circostanze:
- Cessazione del rapporto di lavoro: in caso di dimissioni, licenziamento o scadenza del contratto a termine, il datore di lavoro è obbligato a liquidare tutte le ferie e i permessi maturati e non goduti nell'ultima busta paga.
- Scadenza dei termini di fruizione: i permessi ROL ed ex festività che non vengono usufruiti entro il termine stabilito dal CCNL vengono generalmente monetizzati. Per le ferie legali (4 settimane), la monetizzazione in costanza di rapporto non è consentita.
- Contributi INPS sulle ferie non godute: dal 2007, l'INPS ha stabilito (circolare n. 136/2007) che i contributi previdenziali sulle ferie non godute devono essere versati entro il 18mo mese successivo al termine dell'anno di maturazione, anche se le ferie non sono state ancora monetizzate. Questo rappresenta un costo anticipato per il datore di lavoro.
Tabella di riferimento: valore giornaliero e orario per livello di RAL
La tabella seguente mostra la retribuzione giornaliera e oraria per diversi livelli di RAL, utile per stimare rapidamente il valore delle ferie e dei permessi non goduti. I valori sono calcolati con 13 mensilità e orario full-time di 40 ore settimanali, utilizzando il divisore convenzionale di 26 giorni lavorativi mensili.
| RAL | Giornaliera lorda | Oraria lorda | 10 gg ferie (lordo) | 16h permessi (lordo) |
|---|---|---|---|---|
| 20.000 € | 59,17 € | 7,40 € | 591,72 € | 118,34 € |
| 25.000 € | 73,96 € | 9,25 € | 739,64 € | 147,93 € |
| 30.000 € | 88,76 € | 11,09 € | 887,57 € | 177,51 € |
| 35.000 € | 103,55 € | 12,94 € | 1.035,50 € | 207,10 € |
| 40.000 € | 118,34 € | 14,79 € | 1.183,43 € | 236,69 € |
| 50.000 € | 147,93 € | 18,49 € | 1.479,29 € | 295,86 € |
Nota: i valori in tabella sono lordi. Per ottenere il netto, occorre sottrarre i contributi INPS (9,19%) e l'IRPEF calcolata all'aliquota marginale. Per un lavoratore con RAL di 30.000 euro nello scaglione al 35%, il netto è circa il 59% del lordo. Utilizza il calcolatore sopra per una stima precisa del netto.
CCNL a confronto: quante ferie e permessi spettano
Il numero di giorni di ferie e ore di permesso varia significativamente da un CCNL all'altro. Ecco un confronto tra i principali contratti collettivi nazionali:
| CCNL | Ferie (giorni) | ROL (ore) | Ex festività (ore) | Totale permessi (ore) |
|---|---|---|---|---|
| Commercio | 26 | 56 | 32 | 88 |
| Metalmeccanico | 20-28 | 72 | 8 | 80 |
| Chimico | 22-28 | 72 | 32 | 104 |
| Alimentare | 22-28 | 56-72 | 32 | 88-104 |
| Turismo | 26 | 32-104 | 32 | 64-136 |
| Trasporti e Logistica | 22-28 | 32-72 | 32 | 64-104 |
Nota: il numero di giorni di ferie indicato include il minimo legale (4 settimane). L'aumento in base all'anzianità di servizio è previsto dalla maggior parte dei CCNL (tipicamente dopo 5, 10 e 15 anni di servizio). I ROL per il CCNL Commercio maturano progressivamente: 32 ore nel primo anno, 56 ore dal secondo anno in poi. È sempre opportuno consultare il proprio CCNL specifico per verificare i valori esatti applicabili.